È illegittimo il diniego del Comune all’accesso civico alla documentazione inerente l’esecuzione di un appalto affidato dall’ente: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 24 dicembre 2020, n. 1719, in linea con il principio espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nella sent. n. 10/2020, secondo cui l’accesso civico può essere esercitato anche ai fini della ostensione di atti inerenti l’esecuzione di commesse pubbliche.
Ed infatti, l’accesso ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 non presuppone specifiche situazioni legittimanti potendo essere esercitato da “chiunque” (imprenditore o cittadino che sia) e per qualunque finalità che non sia meramente emulativa: ciò sul presupposto che i documenti in possesso della p.a. siano per definizione pubblici e universamente conoscibili.
I giudici fiorentini hanno anche ricordato che eventuali esigenze di tutela del segreto commerciale e industriale inerente l’attività dell’operatore economico affidatario, se ritenute sussistenti, non possono giustificare un diniego ma, al più, condurre all’oscuramento di parte della documentazione richiesta; e ciò ai sensi dell’art. 5 bis comma 4 del citato Decreto Legislativo n. 33/2016, ai sensi del quale “se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti”.