Gli impianti sportivi appartengono al patrimonio indisponibile del Comune
Ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ., gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive: è quanto ribadito dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 4 dicembre 2020, n. 541, confermando quanto già espresso in passato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Abruzzo, Pescara, sent. 11 luglio 2016, n. 258).
La norma testè richiamata dai giudici perugini prevede che “Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.
Sul punto è utile ricordare anche quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 16 marzo 2016, n. 1061, secondo cui è proprio il servizio pubblico perseguito dagli impianti sportivi a costituire la ragione d’essere dell’iscrizione dell’impianto sportivo comunale al patrimonio indisponibile del Comune.