I proventi da recupero evasione IMU e TARI, previsti dall’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, e destinati al trattamento accessorio del personale dipendente, non sono escluse dal limite di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 in materia di riduzione delle spese del personale: è quanto chiarito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nell’adunanza del 7 dicembre 2020, con la delib. n. 177/2020/PAR.
Secondo i giudici, la peculiare caratterizzazione dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, quale principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, comporta che, ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, il limite della riduzione continuerà a trovare applicazione (in terminis, cfr. sez. reg. di contr. per la Lombardia, delib. n. 61/2019; sez. reg. di contr. per il Piemonte, delib. n. 4/2019).
Di conseguenza, nel suddetto limite non rientrano solo le ipotesi espressamente escluse dal Legislatore: ad esempio, le spese di riallocazione del personale delle Province (art. 1, comma 424, Legge n. 190/2014).
Sono, pertanto, da includere nell’aggregato “spese di personale” di cui all’art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006 tutti gli oneri connessi o comunque riconducibili all’utilizzo da parte dell’Ente di attività lavorativa, ad eccezione delle spese espressamente escluse ad opera di una disposizione di legge (in terminis, cfr. sez. reg. di contr. per la Basilicata, delib. n. 39/2018/PAR): conseguentemente, rientrano e rilevano anche i proventi da recupero evasione IMU e TARI.