La parifica del conto nel caso di agente contabile unico dipendente del servizio finanziario

Può capitare nei piccoli enti che l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (o addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale): in questi casi si pone il dubbio circa l’individuazione del soggetto competente a rilasciare il visto di conformità sul conto (c.d. parifica).

La soluzione è facilmente individuabile alla luce delle norme contenute nel TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): ed infatti, la competenza deve riconoscersi in capo al segretario comunale, in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d).

Tale conclusione è stata ritenuta corretta anche dalla Corte dei conti: in particolare, nella sent. n. 46/2020 della sez. reg. giurisd. per la Basilicata, depositata lo scorso 16 dicembre, è stato ulteriormente precisato che, accanto alla competenza in capo al segretario, può individuarsi anche la competenza in via residuale del Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 del TUEL.

 

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