L’anticipazione di tesoreria è un’operazione utilizzabile solo per superare momentanee deficienze di cassa

L’anticipazione di cassa è una forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, che costituisce un’operazione eccezionale, consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell’ambito dell’ordinaria attività gestionale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Veneto, nella delib. n. 179/2020/PRSP, depositata lo scorso 16 dicembre.

Come è noto, ai sensi dell’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione di giunta, può concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente; tale limite è stato successivamente incrementato a cinque dodicesimi dall’art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in legge n. 50/2014; detto incremento sarà operativo fino all’anno 2022 (cfr. art. 1, comma 555, Legge n. 160/2019).

L’anticipazione, come evidenziato dai giudici, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l’incapacità dell’ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all’indebitamento.

L’anticipazione usufruita senza soluzione di continuità viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che richiede l’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 119 della Costituzione in ordine all’utilizzo dell’indebitamento.

Appare, quindi, necessario che l’Amministrazione, si soffermi sulle cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provvedendo ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell’esercizio e dei residui attivi.

 

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