Le istanze e le successive autorizzazioni al trasporto salme rientrano rispettivamente nel campo di applicazione degli artt. 3 e 4 della Tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972 e, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio: è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 603 del 17 dicembre 2020, nella quale sono stati ricordati i riferimenti normativi utili.
L’art. 23 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» al capo IV (trasporto di cadavere) stabilisce che «L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero».
Relativamente all’imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si osserva che l’art. 1 dello stesso dispone che «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa»; l’art. 3 della Tariffa Parte prima, allegata al citato d.P.R. stabilisce che l’imposta di bollo è dovuta, nella misura di euro 16 per ogni foglio, per le «istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (…) dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».
In maniera coordinata, il successivo art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dispone l’assoggettamento ad imposta di bollo, sempre nella misura di euro 16 per ogni foglio, anche per gli «atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta».
Dall’interpretazione coordinata delle suddette disposizioni si desume l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo per i documenti in discorso.