I provvedimenti in materia di riconoscimento di un debito fuori bilancio non possono essere adottati dal Sindaco, visto che l’art. 194 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riconosce tale facoltà al Consiglio Comunale: è quanto affermato dal TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 16 dicembre 2020, n. 826.
Ed infatti, la norma testè citata dispone che il riconoscimento (ovvero, il diniego) in discorso può avvenire con “deliberazione consiliare”.
Nel caso specifico il Sindaco, con proprio provvedimento, aveva riscontrato negativamente la richiesta di riconoscimento del debito presentata da un istituto di credito con riferimento ad una posizione di garanzia correlata ad un finanziamento, anziché sottoporre la questione alle valutazioni del Consiglio.