A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante può revocare una gara solo in casi particolari, con una motivazione rafforzata e provvedendo ad inviare all’aggiudicatario la comunicazione di avvio del procedimento: è quanto chiarito dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, nella sent. 10 dicembre 2020, n. 508.
Secondo i giudici, infatti, il combinato disposto di cui all’art. 21-quinquies della Legge n. 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo) e all’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice contratti pubblici), infatti, impone che solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento di situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, o ancora in caso di nuova valutazione dell’originario interesse, il provvedimento possa essere revocato, conferendo un indennizzo in caso di pregiudizio alle parti negoziali.
I giudici hanno, altresì, evidenziato la necessità della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revoca all’impresa aggiudicataria, al fine di permettere a quest’ultima di partecipare attivamente al relativo procedimento, producendo osservazioni e documenti e, in seguito, consentire alla stazione appaltante di poter esprimere una motivazione sufficiente, adeguata e completa.