1

Impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia: l’IVA è a 10%

Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 582 del 14 dicembre 2020, il numero 127 quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, tra gli altri, agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica”.

I successivi numeri 127-sexies), e 127- septies), stabiliscono l’applicazione dell’analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).

Gli impianti, pertanto, per i quali il legislatore prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, sono gli impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (cosiddetto teleriscaldamento, cfr. circolari del 17/04/1981, n. 14 e del 02/03/1994, n. 1) e gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare, fotovoltaica ed eolica.

Numerosi sono i documenti di prassi in cui sono state fornite le linee interpretative in ordine all’ambito applicativo delle norme agevolative in esame, con riferimento agli impianti menzionati (cfr. ex multis risoluzioni n. 2 del 20/01/2000 e n. 269 del 27/09/2007).

L’Agenzia, inoltre, interpretando l’ambito oggettivo di applicazione del n. 127-quinquies), ha ripetutamente precisato che deve considerarsi tassativo l’elenco di opere ed impianti in esso contenuto: ciò in quanto le norme di carattere agevolativo, rappresentando un’eccezione a regole tributarie generali, non possono essere applicate in via analogica a circostanze diverse da quelle espressamente previste da specifiche disposizioni di legge (cfr. risoluzione del 19/10/2005, n. 149/E).

In particolare, con riferimento agli impianti di produzione calore-energia, la circolare del 17 aprile 1981, n. 14 (parte seconda) ha specificato che si considerano “impianti di produzione di calore – energia quelli di produzione e distribuzione (c.d. teleriscaldamento) di calore, sotto forma di vapore od acqua surriscaldata anche derivato da centrali di produzione termoelettrica, che immesso in apposite reti urbane, viene impiegato da utenze civili, commerciali e industriali”. La successiva circolare del 30 ottobre 1981 n. 31 ha ulteriormente sottolineato che “Trattasi, in sostanza, di impianti che producono energia e calore che non viene disperso, ma utilizzato per riscaldare l’acqua o produrre vapore acqueo da inviare alle singole utenze cittadine”.

Applicando i suddetti principi, nella citata risposta ad interpello l’Agenzia ha ritenuto che anche la nuova sezione di un impianto di produzione di energia, collegato ad una esistente struttura di teleriscaldamento, possa beneficiare dell’aliquota IVA al 10%.