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Nessun obbligo di pubblicazione per la determina di liquidazione degli incentivi tecnici

La determina di liquidazione degli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) non rientra fra gli atti soggetti all’obbligatoria pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013: è quanto affermato dall’ANAC con la delibera n. 1047 del 25 novembre 2020.

Secondo l’Autorità, non si riscontra nelle fonti di rango primario una specifica disciplina sugli oneri di trasparenza delle determinazioni dirigenziali di liquidazione dei compensi concernenti gli stessi incentivi tecnici.  E appare problematico anche individuare una apposita base normativa riguardo all’obbligo di pubblicare i dati desumibili dalle stesse: ad esempio, essi non possono essere ricondotti ai dati concernenti la retribuzione per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione circoscritto ai soli dirigenti, laddove l’istituto, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice non si applica al personale con qualifica dirigenziale; né possono essere riconducibili ai dati relativi al personale di cui agli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 33/2013, trattandosi, questi ultimi, di dati aggregati.

In proposito, è importante evidenziare, innanzitutto, che in base all’art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013, norma di carattere generale sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene assicurata la trasparenza delle somme stanziate a titolo di incentivi tecnici ma non la trasparenza delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici o, comunque, del dato relativo alle somme liquidate. Ciò in quanto le somme stanziate per i soggetti incaricati di svolgere le attività cui è connessa la corresponsione degli incentivi devono essere riportate nei quadri economici dei singoli appalti di lavori servizi e forniture, che sono contenuti negli atti propedeutici alla fase di scelta del contraente.

Quest’ultimi, sensi dell’art. 29 del Codice, sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione su profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” e vanno pubblicati nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”).

Altra valutazione può essere fatta con riferimento all’art. 18 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

La norma prevede che le amministrazioni pubblichino l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione dei dati concernenti la durata e il “compenso spettante per ogni incarico”. Detti dati, come precisato dall’Autorità nella Delibera 1310/2016 e nel relativo Allegato 1), succitati, devono essere pubblicati nella sotto-sezione “Personale – “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” della sezione “Amministrazione trasparente”, mediante tabelle, con l’indicazione nell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di:

– oggetto;

– durata;

– “compenso spettante per ogni incarico”.

Si può, pertanto, ritenere che dalle determine possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, coerentemente all’art. 1, co. 1 del decreto 33 volto a garantire la trasparenza delle risorse pubbliche effettivamente utilizzate.

Non può invocarsi, invece, l’applicazione dell’art. 18 per la pubblicazione delle determine dirigenziali, poiché esso non contiene alcun riferimento ad obblighi di pubblicazione di atti.