Recupero del mancato pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse dal 2021
Come è noto, l’art. 12-novies, comma 1, del DL n. 34/2019 prevede che, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di Interscambio (SdI) in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, ai sensi del citato art. 12-novies, comma 1, è pari:
- al 30%, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Secondo l’Agenzia, inoltre, la sanzione in discorso è ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997; tale facoltà, tuttavia, è inibita dalla comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare.