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La revoca della proposta di aggiudicazione non richiede l’avviso di avvio del procedimento

Il provvedimento di revoca della proposta di aggiudicazione non comporta l’obbligo dell’avviso di avvio del procedimento: è quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 7 dicembre 2020, n. 864.
La questione non è nuova: infatti, già in precedenza la giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 21 settembre 2020, n. 320; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 30 luglio 2018, n. 1868; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 dicembre 2018, n. 7056; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 marzo 2020, n. 3142) ha affermato che la proposta di aggiudicazione fa nascere in capo all’interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del relativo procedimento, di talché le garanzie procedimentali previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 non trovano applicazione in relazione alla stessa; pertanto, ai fini del ritiro della proposta di aggiudicazione, non vi è obbligo di avviso di avvio del procedimento.
Inoltre, per quanto concerne la motivazione, è utile ricordare che “Nelle gare pubbliche, la decisione della Pubblica amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l’assenza di una posizione di affidamento in capo all’aggiudicatario provvisorio, meritevole di tutela qualificata, attenua l’onere motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione, in occasione del ritiro dell’aggiudicazione provvisoria, anche con riferimento alla indicazione dell’interesse pubblico giustificativo dell’atto di ritiro” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 agosto 2019, n. 5597; sez. V, sent. 11 ottobre 2018, n. 5863; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 11 marzo 2020, n. 3142).