In tema di corruzione, la dazione di regali che sono correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000: è quanto ribadito dalla Corte di cassazione, sez. IV, nella sent n. 34362 del 18 novembre 2020 (data udienza), confermando un orientamento già noto (cfr. Cass., sez. 6, sent. n. 49524 del 3 ottobre 2017).
Secondo i giudici, infatti, il pubblico dipendente che, come compenso per l’espletamento dell’attività amministrativa, accetta delle elargizioni, sebbene di modesto valore, pone in essere scorretti comportamenti deontologici che configurano illeciti gravemente colposi.
Nel caso specifico, un funzionario delegato di una Circoscrizione doganale aveva accettato occasionalmente donativi costituiti da pezzi di carne contestualmente all’espletamento di pratiche di verifica doganale relative, tra l’altro, a prodotti della macellazione.