L’ottemperanza rientra tra le procedure esecutive vietate per gli Enti in dissesto
Anche l’azione di ottemperanza rientra tra le azioni esecutive vietate relativamente ai debiti che rientrano nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 3 dicembre 2020, n. 2384.
Al riguardo, il comma 2 dell’art. 248 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
La giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene estensibile il divieto di azioni esecutive nei confronti dell’ente locale dissestato alle azioni di ottemperanza: il principio risale, per le omologhe disposizioni del previgente ordinamento degli enti locali, alla sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio del 24 giugno 1998, n. 4; ed è stato da ultimo riaffermato, con riguardo all’attuale disciplina, dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza 9 aprile 2018, n. 2141.