Anche l’azione di ottemperanza rientra tra le azioni esecutive vietate relativamente ai debiti che rientrano nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 3 dicembre 2020, n. 2384.
Al riguardo, il comma 2 dell’art. 248 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
La giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene estensibile il divieto di azioni esecutive nei confronti dell’ente locale dissestato alle azioni di ottemperanza: il principio risale, per le omologhe disposizioni del previgente ordinamento degli enti locali, alla sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio del 24 giugno 1998, n. 4; ed è stato da ultimo riaffermato, con riguardo all’attuale disciplina, dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza 9 aprile 2018, n. 2141.