Nelle gare pubbliche l’obbligo di sopralluogo opera in senso sostanziale e, conseguentemente, non può essere escluso un consorzio partecipante che ha effettuato il sopralluogo tramite il legale rappresentante di uno degli operatori economici partecipanti al consorzio, munito di delega rilasciata dal legale rappresentante del consorzio: è quanto affermato dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 30 novembre 2020, n. 665.
Secondo i giudici, infatti, il sopralluogo serve a garantire la valutazione dei luoghi al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare; tenuto conto che, in sostanza, il sopralluogo è stato comunque effettuato da un soggetto riferibile al consorzio partecipante, ne deriva, quale conseguenza necessario, che l’esclusione risulta in sé ingiustificabile, sproporzionata e non rispondente ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell’ente committente.