Il soggetto privato che gestisce i parcheggi pubblici a pagamento e si occupa della correlata riscossione va considerato agente contabile e le somme derivanti sono vincolate alla realizzazione di opere di pubblico interesse: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, nella sent. 26 novembre 2020, n. 60/A/2020.
Ed infatti, con specifico riferimento al casi di società commerciali incaricate da Enti Locali della gestione di parcheggi pubblici e della correlativa riscossione dei proventi della sosta a pagamento dei veicoli, la consolidata giurisprudenza ha, da tempo, sottolineato che lo “status” privatistico del soggetto così incaricato non impedisce affatto che esso rivesta la qualifica di “agente contabile”, essendo a tal fine presupposto necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio del denaro, si sia instaurato tra tale soggetto e l’Ente pubblico un rapporto per effetto del quale la riscossione del denaro avvenga, in base ad un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’Ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.
Per quanto riguarda i proventi dei parcheggi a pagamento, i giudici hanno ricordato che l’art. 7, comma 7, del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992) dispone che i medesimi, “in quanto spettanti agli Enti proprietari della strada, sono destinati all’installazione, alla costruzione ed alla gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei ed al loro miglioramento nonché ad interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per il miglioramento della mobilità urbana”.
Ne consegue che i proventi della gestione dei parcheggi comunali non soltanto sono di pertinenza degli stessi Comuni ma sono anche assoggettati ad uno “speciale vincolo pubblicistico” di destinazione alla realizzazione di opere di pubblico interesse.