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Il divieto di pantouflage non opera dinanzi a precedenti mansioni prive di poteri autoritativi o negoziali

Come è noto, l’art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

L’art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 39/2013, inoltre, precisa che “Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”.

La previsione normativa complessivamente intesa – denominata divieto di pantouflage, dal termine usato per gli alti funzionari pubblici francesi che ottengono ad un certo punto della carriera lavori da soggetti privati – va interpretata nel senso che gli ex dipendenti pubblici non possono nei tre anni successivi assumere rapporti di lavoro privati o incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell’attività del soggetto pubblico al tempo datore di lavoro di tali ex dipendenti; il Decreto Legislativo n. 39/2013 ha esteso tale divieto anche agli ex dipendenti di soggetti privati sotto controllo pubblico.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 27 novembre 2020, n. 7462, il divieto non opera per i dipendenti assunti come “operai ex qualificati”, addetti a compiti esecutivi variabili e non complessi, impossibilitati ad esercitare quei poteri autoritativi o negoziali richiamati dalle norme citate.