Operativa la nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020, contiene la nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all’art. 98, comma 3 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).
Di seguito ricapitoliamo brevemente alcune delle novità, rinviando al decreto in discorso per una panoramica complessiva:
- le convenzioni di segreteria stipulate dal 1° dicembre 2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i Comuni aderenti al patto; di conseguenza, per le nuove convenzioni non è più applicabile il previgente criterio volto alla loro classificazione in base alla popolazione dell’ente capofila, mentre il criterio rimane valido, sino alla naturale scadenza, per le convenzioni già in essere alla data del 1° dicembre 2020;
- ad una convenzione possono partecipare al massimo cinque enti;
- la nomina del segretario titolare della convenzione deve essere necessariamente effettuata, al fine di assicurare uniformità di comportamento ed univocità dei conseguenti rapporti giuridici, dal rappresentante dell’ente (Sindaco o Presidente di Provincia) avente la più elevata classificazione e, a parità di classificazione, avente la maggiore popolazione; tale ente assumerà, appunto, la qualificazione di “capofila”, della convenzione;
- le convenzioni devono essere trasmesse all’Albo (nazionale o alla sezione regionale, a seconda della competenza) per la presa d’atto, necessaria ai fini della classificazione della sede di segreteria convenzionata, nonché per la verifica, in capo al soggetto individuato dall’ente capofila, del possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva;
- il procedimento autorizzatorio dovrà essere perfezionato entro il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990;
- la nomina del segretario (fatta salva l’ipotesi della revoca) ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco/Presidente della Provincia che lo ha nominato; il segretario, inoltre, cessa automaticamente dall’incarico con la scadenza del mandato del Sindaco/Presidente di Provincia, continuando ad esercitare le finzioni sino alla nomina del nuovo segretario;
- il compito di applicare nel norme riguardanti l’inquadramento giuridico-economico spetta all’ente capofila;
- la convenzione dovrà prevedere il riparto dell’onere economico fra gli enti partecipanti e ciascun ente computerà la propria quota fra le spese del personale;
- in caso di scadenza della convenzione ovvero di scioglimento anticipato, il segretario titolare dovrà rimanere nella sede dell’ente capofila;
- in caso di successivo collocamento in disponibilità, al segretario spetta il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio.