L’attività di difesa nei giudizi tributari rientra a pieno titolo nelle attività istituzionali del responsabile del settore competente, giacché l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 prevede espressamente che “L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”: è quanto precisato dalla Corte dei conti, sez. prima giurisd. centrale d’appello, nella sent. n. 317/2020, depositata lo scorso 16 novembre.
Conseguentemente, nessun compenso accessorio è normativamente previsto per tale attività né è previsto che tale attività esuli dai doveri istituzionali, cui il titolare della posizione organizzativa è preposto.
Secondo i giudici, rimane possibile per l’Ente avvalersi di una difesa esterna solo in assenza di professionalità interne idonee.