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Risponde di danno erariale il Sindaco che non sottopone al Consiglio il riconoscimento del debito

Risponde di danno erariale il Sindaco che, nella veste di responsabile dell’area tecnico-manutentiva del Comune, riceve la notifica di atti giudiziali ed esecutivi da parte della società fornitrice di energia elettrica del Comune ed omette di sottoporre la questione all’attenzione del Consiglio Comunale per il relativo riconoscimento del debito: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. II giurisd. centrale d’appello, nella sent. 276 del 24 novembre 2020.

Secondo i giudici, il Sindaco aveva il preciso dovere di informare della diffida e degli atti esecutivi il segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario, ovvero di chiedere spiegazioni ai due funzionari in merito alle ragioni per le quali il debito non fosse stato pagato; allo stesso modo, aveva il dovere di portare in Consiglio Comunale il debito fuori bilancio per il suo riconoscimento e la successiva liquidazione.

Inoltre, ai fini della valutazione di insussistenza dell’elemento soggettivo, secondo la Corte non si poteva opporre la carenza di liquidità di cui soffriva il Comune, atteso che il TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) consente la rateizzazione per il pagamento dei debiti fuori bilancio, ovvero la possibilità di accensione di mutui (art. 194).