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Conferimento dell’incarico di RPCT: indispensabile l’atto formale da parte della Giunta

Per il conferimento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve considerarsi indispensabile l’adozione da parte dell’organo d’indirizzo politico dell’ente di un atto formale di conferimento della nomina che definisca i poteri e le responsabilità del RPCT: è quanto affermato dall’ANAC con la recente delibera n. 983 del 18 novembre 2020.

L’Autorità ha richiamato la sentenza del Tribunale Ordinario di Siracusa, II sez. civ., n. 595/2017, secondo cui “negli enti locali la designazione del Segretario quale responsabile della prevenzione della corruzione non è automatica ma deve avvenire con provvedimento di nomina da parte dell’organo politico, che può anche individuare un soggetto diverso dal Segretario o dal dirigente apicale, purché in tal caso motivi il provvedimento di scelta”.

Ricordiamo, per completezza, che l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, prevede che negli enti locali il RPCT sia individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione; tuttavia, considerate le modifiche normative previste dalla Legge n. 124/2015 che interessano le figure dei segretari, il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente. In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa.