Come è noto, la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass., sent. 16 settembre 2008, n. 23727; sent. 27 maggio 2009, n. 12259), valorizzando il principio della vicinanza della prova, ritiene che il creditore procedente nei confronti del Comune che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di impignorabilità opposto dall’ente locale “ha l’onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre (…) spetta all’Ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico”.
In applicazione di tale principio, nella recente sent. 13 novembre 2020, n. 25836, la Corte di Cassazione, sez. III civ., ha affermato che, dinanzi ad impegni di spesa allegati dal creditore successivi al proprio credito, non soddisfatto per asserita esistenza del vincolo di indisponibilità sulle somme oggetto di richiesta di esecuzione forzata, l’onere della prova circa il rispetto in concreto sia del vincolo sia dell’ordine dei pagamenti spetta al Comune.
Ed infatti, come affermato in precedenza dalla giurisprudenza (Cass., sent. 26 marzo 2012, n. 4820), “In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente a oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari di ufficio la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell’organo esecutivo alle finalità di cui all’art. 159, secondo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell’impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell’emissione, dopo l’adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell’ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni d’impegno da parte dell’ente stesso) assolve l’onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell’indicata condizione preclusiva”: nel caso specifico, è stata ritenuta sufficiente, a testimonianza del suddetto sospetto, l’allegazione, da parte del creditore, della copia degli impegni di spesa adottati dal Comune in data successiva alla sussistenza del proprio credito vantato in giudizio; né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell’ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell’impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio.