Pareri del revisore e comportamenti conseguenti dell’ente locale
Come è noto, l’art. 239, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riserva all’organo di revisione il compito di esprimere pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all’indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
È importante evidenziare quali sono i comportamenti dell’Ente Locale dinanzi ai pareri in discorso.
Secondo quanto affermato recentemente dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 27 novembre 2020, n. 5584, nessun peculiare onere motivazionale incombe in capo alla Amministrazione, in sede di recepimento e di condivisione di giudizi emanati dall’organo tecnico ex lege preposto alla vigilanza ed al controllo ed al supporto consultivo tecnico; a seguito della emanazione del parere dell’organo di revisione, invero, la Amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti, come indicato nell’art. 239, comma 1-bis, primo periodo, del TUEL.
Viceversa, un onere motivazionale “rafforzato” è contemplato nell’ipotesi inversa, allorquando l’Amministrazione decida di dissentire dalle valutazioni tecniche dei revisori, essendo solo in tal caso obbligato expressis verbis a “motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione” (art. 239, comma 1-bis, secondo periodo, del TUEL).