Come è noto, il comma 6, secondo periodo, dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013 dispone che “In caso di accoglimento [dell’istanza di accesso civico a dati e documenti], l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale”.
Secondo quanto precisato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, nella recente sent. 25 novembre 2020, n. 479, la disposizione esige, in sostanza, che l’utente possa accedere direttamente al documento “aprendo” il collegamento ipertestuale comunicatogli dall’Amministrazione da un computer collegato alla rete internet e, di conseguenza, il Comune non può limitarsi ad affermare che il documento è pubblicato sul sito istituzionale, in quanto così operando non adempie all’obbligo collaborativo, imposto dalla disposizione citata, di indicare all’istante il collegamento ipertestuale attraverso il quale disporne.