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Gara telematica: è onere del partecipante gestire correttamente i tempi tecnici di caricamento

In assenza di prova circa il malfunzionamento della piattaforma, il concorrente che non gestisce oculatamente il tempo per il caricamento della domanda di partecipazione ad una gara (e dei relativi allegati) non può lamentarsi della dovuta esclusione se non è riuscito a rispettare il termine previsto, tenuto conto che deve tenere in considerazione la possibilità di un rallentamento nel funzionamento della piattaforma in prossimità dell’orario di scadenza: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 24 novembre 2020, n. 7352 (nel caso specifico, uno dei partecipanti aveva “sforato” di 25 secondi rispetto al termine di upload dei documenti).

Secondo i giudici di Palazzo Spada, il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell’infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico.

L’esperienza e abilità informatica dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l’ora di inizio delle stesse, prescelto dall’utente, o lo stato contingente di  altre eventuali variabili .

Ricordiamo, per completezza, che, al contrario, “non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 7922/2019 e sez. III, sent. n. 86/2020 e sent. 4811/2020).