Come è noto, nell’evoluzione giurisprudenziale della Corte dei conti, per colmare il divario temporale che può sussistere fra la data di approvazione del piano e le valutazioni di competenza ministeriale prima e delle sezioni regionali poi, è stata evidenziata dalle Sezioni Riunite in speciale composizione (cfr. sentt. n. 8/2018, n. 2/2915, n. 34/2014) la necessità di una valutazione “dinamica dei profili contabili che sostengono il piano”.
Come evidenziato nelle Linee guida adottate dalla Sezione Autonomie nella delib. n. 5/2018, “tale criterio di dinamicità vuole rendere conto della possibilità che, nelle more delle valutazioni istruttorie della Commissione e della decisione della Sezione regionale, possono intervenire variazioni – che si riflettono sulla situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall’Ente – idonee a determinare un miglioramento, o un peggioramento, della stessa e, quindi, un adattamento del percorso di riequilibrio. Detto adattamento, tuttavia, si ritiene non possa esorbitare dalla prospettiva breve dell’esercizio finanziario nel quale sono state rilevate le condizioni per ricorrere al piano…”.
Sull’argomento segnaliamo che, secondo quanto precisato dalla Corte dei conti in speciale composizione nella recente delib. n. 33/2020/EL, depositata lo scorso 20 novembre, tale criterio non può ritenersi applicabile:
- nei casi sia trascorso un arco temporale esiguo tra l’approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale e la delibera di diniego da parte della sezione regionale di controllo della Corte (nel caso specifico, si trattava di circa 10 mesi, visto che il Consiglio aveva approvato il piano a febbraio e la Corte aveva adottato il diniego a novembre dello stesso anno);
- se l’ente non dà contezza di sopravvenute variazioni finanziarie.