Il RUP può essere componente della commissione di gara

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) può essere uno dei componenti della commissione di gara: è quanto chiarito dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 23 novembre 2020, n. 1104.

Al riguardo, infatti, l’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) non introduce alcuna espressa preclusione alla nomina del RUP quale componente della commissione di gara, limitandosi a stabilire, nell’ultimo periodo, che “la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

La giurisprudenza, già in precedenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent, n. 283/2019), aveva affermato in proposito che “è legittima la composizione della commissione giudicatrice in caso di cumulo tra ruolo di RUP e quello di presidente del seggio di gara, fatta salva la dimostrazione di situazioni di incompatibilità riferibili alla singola procedura”.

In linea con l’indirizzo richiamato, secondo il TAR Veneto, l’incompatibilità con la nomina a presidente della commissione non discende automaticamente né dall’assunzione, da parte del nominato, delle funzioni di RUP, né dall’adozione degli atti di indizione della procedura di gara e dall’approvazione degli atti della commissione, dovendo essere sempre allegati elementi idonei a dimostrare, in concreto, un condizionamento del presidente tale da inficiare l’attività interpretativa degli stessi atti di gara e l’attività di valutazione delle offerte nella “singola procedura” in esame, elementi che la ricorrente ha tuttavia trascurato di produrre.

Del pari, va osservato che, nel caso concreto sottoposto all’attenzione dei giudici, non era stata data prova neppure di sfavorevoli condizionamenti sui restanti membri della commissione, la cui individuazione da parte del RUP (la quale non dà, comunque, luogo ad alcun rapporto gerarchico – T.A.R. Marche, sent. n. 7/2018) non può essere di per sé ritenuta ragione sufficiente (in mancanza di ulteriori allegazioni) per contestarne l’operato.

 

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