TARI: il riparto dell’onere della prova tra Comune e contribuente

L’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria relativa alla TARI spetta all’amministrazione per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l’onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell’interessato: è quanto ribadito dal TAR Veneto, sez. III, nella recente sent. 20 novembre 2020, n. 1101, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., ad esempio, sent. n. 10787/2016, sent. 21250/2017 e sent. n. 13395/2018).

Quindi, in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., sent. n. 22130/2017 e sent. n. 12979/2019).

Ed infatti, l’esistenza delle specifiche condizioni a cui collegare riduzioni e/o esenzioni non è ex ante conoscibili dall’ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire: conseguentemente, è ragionevole che il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni sia subordinata alla preventiva richiesta del contribuente, corredata della documentazione giustificativa.

 

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