Nella riunione del Consiglio Comunale in cui deve decidersi sull’opportunità che l’ente locale si costituisca parte civile nel processo penale pendente a carico del Sindaco, quest’ultimo deve astenersi: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. pen., nella sent. n. 32174/2020 (data udienza: 25 agosto).
Ed infatti, il comma 2 dell’art. 78 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”.
Nel caso specifico, in particolare, la Corte ha censurato il comportamento del Sindaco che, anziché astenersi ed affidare la direzione del Consiglio ad altro componente, ha utilizzato la sua posizione di Presidente per interrompere la seduta e la votazione, con ciò abusando dei relativi poter connessi a detta veste pubblica e concretizzando, in sintesi, gli estremi dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).