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Variazioni di bilancio: possibili fino al 30 novembre, fatte salve alcune eccezioni

Come è noto, l’art 175, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che le variazioni al bilancio possano essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Il medesimo comma, tuttavia, prevede che possono essere deliberate sino al 31 dicembre le seguenti variazioni:

  1. l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
  2. l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
  3. l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
  4. quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
  5. le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
  6. le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b) (ossia, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente);
  7. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.

Infine, la scadenza del 31 dicembre vale anche per le variazioni correlate al c.d. “Fondone per le funzioni fondamentali”, questa scadenza è prevista dall’art. 39 del Decreto Agosto (DL n. 104/2020).