La velocità nella presentazione dell’offerta non può essere il criterio di aggiudicazione in caso di offerte uguali
È illegittima la norma del disciplinare di gara secondo cui “In caso di offerte uguali risulterà aggiudicataria l’offerta pervenuta per prima sulla piattaforma MePA”: è quanto affermato recentemente dal TAR Puglia, Bari, sez. II, nella sent. 12 novembre 2020, n. 1398, secondo cui il tempo concesso per la preparazione dell’offerta vale in modo eguale per tutte le imprese offerenti e il minor tempo utilizzato nella presentazione dell’offerta non può costituire alcun criterio di selezione o preferenziale, poiché ciò lede le prerogative egualmente da assicurarsi a tutti i potenziali offerenti per una paritaria condizione di partecipazione alla gara.
I giudici pugliesi hanno ricordato che, secondo l’art. 47 (Fissazione dei termini) della direttiva UE26 febbraio 2014, n. 24, i termini per la ricezione delle offerte devono essere coerenti con la complessità dell’appalto e con il tempo necessario per preparare le offerte; tale disposizione va letta in combinazione con il considerando n. 81 della direttiva, secondo il quale viene precisata: “la necessità di assicurare che gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per elaborare offerte adeguate”, talché detta necessità, in casi eccezionali addirittura “può comportare l’eventuale proroga dei termini stabiliti inizialmente”.