È legittima l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, avente per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nella parte in cui prevede che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 9 novembre 2020, n. 11581.
Secondo i giudici, infatti, in ragione della peculiarità della situazione affrontata, la distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che la pandemia ha messo nell’impossibilità e /o nell’estrema difficoltà di fare fronte al quotidiano sostentamento, deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento previsti alla lett. b) dell’art. 25 della delibera di dichiarazione dello stato di emergenza, adottata lo scorso 31 gennaio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri.
Non si tratta, infatti, di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute.
Pertanto, l’ordinanza su cui si fonda la determina comunale di acquisto dei beni alimentari non esula dal perimetro dei poteri derogatori, anche del Codice degli appalti, disegnato dalla deliberazione dello stato di emergenza, per essere stata legittimamente adottata in costanza dei necessari presupposti.