Legittimo il maggior punteggio all’offerta tecnica se è disponibile un immobile nelle vicinanze

 

È legittima la clausola del bando di gara che valorizza, assegnando un determinato punteggio, la disponibilità nelle vicinanze del luogo di esecuzione dell’appalto: è quanto ha chiarito il TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 4 novembre 2020, n. 773.

Al contrario, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è illegittima la clausola territoriale, che limitano in modo ingiustificato la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi, discriminando le imprese in base ad elementi di localizzazione territoriale, a vantaggio degli operatori che si trovino già presenti nell’ambito di riferimento della procedura di gara.

La clausola che riconosce un maggior punteggio, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, alla disponibilità di una sede vicina non è qualificabile, quindi, quale condizione che è imposta a tutti i concorrenti già all’atto della partecipazione, né quale obbligo a sostenere i connessi investimenti per il reperimento degli immobili idonei in vista di una sola possibile ma non certa acquisizione della commessa, ma è solo uno degli elementi valorizzati sotto il profilo qualitativo e, comunque, in sé non determinante: ne consegue che il criterio in questione non introduce una clausola di territorialità escludente.

 

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