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Il fondo contenzioso non può essere calcolato forfettariamente

Nel calcolo del fondo contenzioso non è corretto individuare una percentuale forfettaria ma è necessario valutare le singole controversie e tenere conto delle loro specificità in termini di soccombenza: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. per la Puglia, nella recente delib. n. 98/2020/PRSE del 29 ottobre 2020.
In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h)), “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi […]. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio […]. L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti».
Una delle cause degli squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, è rappresentata, specialmente per i comuni di minori dimensioni, da sentenze esecutive che comportano oneri finanziari di rilevante entità, a cui non è possibile dare copertura con le risorse disponibili nell’esercizio o nel successivo triennio.
I giudici contabili hanno ribadito la particolare attenzione che deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso.
È stato di recente evidenziato (sez. reg. contr. per la Lombardia, delib. n. 69/2020/PRSE) che “La valutazione della passività potenziale deve, pertanto, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento, deliberazione n. 57/2019/PRSE). Si evidenzia, in proposito, che recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti principi:
– la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
– la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero”.
In relazione a quanto precede, secondo i giudici, l’applicazione – ai fini dell’accantonamento al fondo in esame – al valore del contenzioso pendente di una percentuale forfetaria (nel caso specifico, pari al 35%), prescindente dall’analisi della specificità delle singole controversie, non appare in linea con un prudente apprezzamento dei rischi a cui l’Ente è esposto.