Come è noto, con la sentenza n. 10/2020, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’accesso civico generalizzato trova applicazione anche nella materia dei contratti pubblici.
Tale principio è stato ripreso recentemente dal TAR Veneto, sez. III, nella sent. 21 ottobre 2020, n. 966, nella quale è stato ribadito che l’accesso civico generalizzato soddisfa un diffuso desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità nei contratti pubblici, che è per così dire la rinnovata e moderna cifra dell’evidenza pubblica non solo nella tradizionale fase dell’aggiudicazione ma anche nell’esecuzione, dovendo questa rispettarne specularmente condizioni, contenuti e limiti, garantendo proprio nella fase dell’esecuzione la conoscenza di atti per i quali non è più previsto l’obbligo di pubblicazione.
Conseguentemente, i giudici veneti hanno ritenuto illegittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso civico dei documenti relativi all’esecuzione di un contratto di manutenzione dei mezzi dell’ente, presentato da un concorrente alla gara, risultato non vincitore.