Legittima l’impignorabilità delle somme ex art. 159, comma 2, del TUEL
Non è costituzionalmente illegittima la previsione dell’art. 159, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che dispone l’impignorabilità delle somme di denaro degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti nei tre mesi successivi e al versamento dei connessi oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e all’espletamento dei servizi pubblici indispensabili: è quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella recente sent. 23 ottobre 2020, n. 223.
Secondo i giudici, la norma in discorso è essenzialmente rivolta ad assicurare, nel rispetto del complesso delle rigide condizioni previste, la funzionalità dell’ente locale: in quest’ottica, essa è diretta a evitare che l’aggressione, da qualsiasi creditore provenga, di una riserva essenziale di denaro possa giungere a impedire, fino in ipotesi a determinarne la paralisi, l’espletamento di determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell’ente.
L’impignorabilità, infatti, è in sostanza destinata a operare allorquando il saldo attivo presso l’istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all’entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell’ente locale. In siffatto contesto, è evidente come l’aggressione individuale, ancorché basata su un credito «qualificato», in quanto maturato in relazione a una delle menzionate finalità, potrebbe comunque condurre alla decurtazione anche significativa o, addirittura, all’azzeramento delle risorse finanziarie dell’ente stesso, così compromettendone la funzionalità.
Nella medesima direzione, inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità ha osservato che il vincolo di impignorabilità di cui all’art. 159, comma 2, del TUEL è “finalizzato ad evidenti esigenze pubblicistiche di tutela della funzionalità” degli enti locali, come è dimostrato dalla espressa previsione della sua rilevabilità d’ufficio (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 dicembre 2018, n. 31661).
Che il vincolo d’impignorabilità in parola sia posto a presidio del corrente e tempestivo espletamento delle funzioni istituzionali degli enti locali, e non dell’interesse di ciascun creditore «qualificato» a essere soddisfatto, trova, d’altra parte, ulteriore conferma nel rilievo per cui l’art. 159 del TUEL non prescrive che siano indicati partitamente, nella delibera semestrale di quantificazione delle somme impignorabili, i singoli crediti, né tanto meno i singoli creditori, stabilendo piuttosto che in essa vengano quantificati gli importi complessivamente destinati al perseguimento delle indicate finalità.