Novità in materia di IMU contenute nel Decreto Agosto e nella relativa legge di conversione (terza parte)

Concludiamo l’analisi delle novità in materia di IMU contenute nel Decreto Agosto (DL n. 104/2020) e nella legge di conversione (Legge n. 126/2020) occupandoci dell’art. 93, comma 5 bis, concernente la riclassificazione catastale degli immobili portuali e le conseguenze sull’IMU.

Per meglio comprendere la portata della disposizione citata, è bene precisare che l’art. 1, comma 578, della Legge n. 205/2017 ha disposto che, a decorrere dal 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati, con conseguente esenzione dal pagamento dell’IMU. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.

Il successivo comma 579 facoltizza gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi richiedere l’aggiornamento ai fini della revisione del classamento, con effetto dal 1° gennaio 2020.

Il comma 582, a sua volta, prevede, a decorrere dal 2020, un contributo annuo ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito dell’IMU.

Tanto premesso, con il comma 5 bis dell’art. 93 del Decreto Agosto si precisa che la retroattività degli atti di aggiornamento al 1° gennaio 2020 opera per le sole operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre per le operazioni effettuate successivamente l’esonero varrà a decorrere dall’anno successivo.

Inoltre, si demanda a futuri decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze:

  • la determinazione del ristoro delle minori entrate da erogare ai Comuni interessati per gli anni 2020 e successivi (tenuto conto di quanto già attribuito a titolo di ristoro per le variazioni catastali effettuate nel 2019) nel limite del contributo annuo massimo di 9,35 milioni di euro e sulla base dei dati che l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al MEF entro il 30 aprile 2021; tale decreto sarà adottato entro il 30 giugno 2021;
  • la rettifica dei contributi erogati a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall’Agenzia delle Entrate al MEF; tale secondo decreto sarà adottato entro il 31 ottobre 2022.

 

 

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