Legittimo l’incarico a soggetto in quiescenza con compenso esiguo da potersi considerare un mero rimborso spese

Come è noto, l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, nel vietare in generale l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a ex dipendenti pubblici in quiescenza, consente tale affidamento laddove l’incarico da affidare sia a titolo gratuito; la parte finale della norma aggiunge, altresì, che “Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata”. È pacifico, dunque, che la norma consenta l’affidamento degli incarichi di studio e consulenza a ex dipendenti pubblici in pensione nei casi di gratuità dell’incarico, compresi quelli in cui sia previsto soltanto un rimborso spese.

Orbene, secondo il TAR Sardegna, sez. I, sent. 22 ottobre 2020, n. 566, tale previsione finale deve essere interpretata in termini ragionevoli, così da garantirne la compatibilità con la Costituzione: di conseguenza, il divieto in discorso non opera dinanzi all’attribuzione di incarichi di studio e consulenza a ex dipendenti pubblici in quiescenza qualora sia previsto un compenso di importo così esiguo (nel caso specifico, € 1.000, somma omnicomprensiva per un biennio) da assumere – pur in mancanza di espressa denominazione in tal senso – natura sostanziale di rimborso spese, che come detto è certamente consentito dalla disciplina nazionale di riferimento.

 

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