Un antico convento risalente ai primi decenni del XV secolo è inquadrabile come bene demaniale, appartenente al demanio eventuale e artificiale dell’Ente comunale, in virtù del combinato disposto degli artt. 822, comma 2, e 824, comma 1, c.c. e della presunzione contenuta nell’art. 12, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004): è quanto evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella recente sent. 20 ottobre 2020, n. 1485.
Infatti, secondo gli artt. 822, comma 2, e 824, comma 1, c.c., fanno parte del demanio pubblico e sono soggetti al relativo regime “gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia”, se appartenenti ai Comuni (come nel caso specifico oggetto della sentenza).
Inoltre, l’interesse culturale del bene deriva dalle previsioni di cui al citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale:
- all’art. 10, comma 1, definisce beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, gli altri enti pubblici territoriali che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
- all’art. 12, comma 1, prevede che “le cose indicate all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2”;
- all’art. 12, comma 2, chiarisce che “i competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione”.
Sulla base dell’art. 12, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, è possibile presumere la sussistenza di un interesse culturale in relazione ai beni immobili appartenenti agli enti locali, opera di autore non più vivente e realizzati almeno settant’anni prima, fino all’esito della eventuale verifica effettuata dai competenti organi ministeriali.