La proroga tecnica è espressione di un potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire solo a determinate condizioni: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 20 ottobre 2020, n. 6354, confermando un proprio orientamento (sez. V, sent. n. 274/2018; sent. n. 3588/2019) che della Corte di Cassazione (Sez, Un. Ord. n. 2811 del 31 ottobre 2019).
Le condizioni, in particolare, sono indicate nell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui “la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.