Il recente DL 20 ottobre 2020, n. 129 (pubblicato sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020), contiene numerose novità in materia di riscossione.
In primo luogo (art. 1, comma 1, lett. a), sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 (in precedenza la sospensione era prevista fino al 15 ottobre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Bisognerà provvedere al pagamento, in un’unica soluzione, entro il mese successivo alla sospensione (ossia, entro gennaio 2021); si è già stato effettuato il pagamento, non sarà comunque possibile richiedere il rimborso.
In secondo luogo, per i piani di dilazione di pagamento in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 (in precedenza, il termine previsto era il 15 ottobre 2020), la decadenza si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
In terzo luogo (art. 1, comma 1, lett. b)), con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di dodici mesi:
- il termine relativo alla perdita del diritto al discarico a favore del concessionario della riscossione;
- i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Per quanto concerne i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, i medesimi sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Infine (art. 1, comma 2), la sospensione dei pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni è prorogata al 31 dicembre 2020 (in precedenza, il termine previsto era il 15 ottobre 2020).