Il Comune non può fornire alla fondazione una contribuzione continuativa per il ripiano delle perdite
L’ipotesi che l’ente locale fornisca una contribuzione “a regime” ad una fondazione, occorrente per colmare le perdite a cui quest’ultima vada incontro e garantirne l’equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia con la natura della fondazione e, conseguentemente, non è ammissibile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 130/2020/PAR del 19 ottobre.
Tale possibilità, infatti, andrebbe a snaturare le caratteristiche essenziali della fondazione (dove, come è noto, rilievo assoluto è riconosciuto al patrimonio utilizzato per lo scopo e alla sua auto-sufficienza) e tradursi, sostanzialmente, nell’utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all’esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall’applicazione dello specifico regime ad esse connesso.
Il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l’esercizio di funzioni pubbliche, si deve esaurire nell’atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati.