Prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme tributarie
L’art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997 stabilisce che “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”; a sua volta, l’art. 2948, comma 1, nr. 4, del codice civile afferma che “si prescrivono in cinque anni: […] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 1° ottobre 2020, n. 20955, in materia di diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, la suddetta prescrizione quinquennale opera se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Diversamente, nel caso in cui vi sia una sentenza passata in giudicato che accerti tale violazione, il termine di prescrizione è quello decennale, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”.
Inoltre, “gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, cod. civ.”.