La Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione del Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n. 104), ha inserito l’art. 48-bis al suddetto decreto, secondo cui, per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, nonché per l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai Comuni e dalle Unioni di Comuni non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010), purché via sia la sostenibilità finanziaria della stessa ed il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti, asseverato dai revisori dei conti.
Ricordiamo che la citata disposizione del DL n. 78/2010 prevede, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, il limite massimo del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.