Se l’operatore economico affidatario di un appalto, sulla base di disposizioni verbali di amministratori e funzionari, svolge attività ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto, non può agire in giudizio nei confronti dell’Ente per ingiustificato arricchimento di quest’ultimo: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. I, nella sent. n. 19958/2020, pubblicata lo scorso 23 settembre.
Ed infatti, secondo i giudici, in tale circostanza l’operatore economico può e deve esperire azione nei confronti degli amministratori e dei funzionari che, illegittimamente e in violazione dei principi basilari in materia di procedimento di spesa, hanno richiesto le prestazioni ulteriori; proprio tale circostanza esclude il carattere di residualità e sussidiarietà tipico dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nel caso specifico, perciò, è rinvenibile una responsabilità diretta in capo ai funzionari e agli amministratori, con esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra l’operatore economico e l’ente.