L’annullamento dell’aggiudicazione richiede la preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento nei confronti dell’aggiudicatario: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 5 ottobre 2020, n. 505, confermando un granitico orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 28 giugno 2019, n. 4461; sez. V, sent. 4 dicembre 2017, n. 5689; sent. 10 ottobre 2018, n. 5834).
Il provvedimento di annullamento, infatti, si configura indubbiamente come provvedimento idoneo a incidere, con effetti caducanti, sulla disposta aggiudicazione della gara: e ciò è sufficiente a ritenere necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della Legge n. 241/1990, onde consentire all’interessato di far valere le proprie ragioni.
Nell’occasione i giudici hanno anche evidenziato che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e dell’art. 107 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), la competenza all’adozione della determina di annullamento spetta al dirigente e non al RUP, trattandosi di un provvedimento a rilevanza esterna e con valenza decisoria.