La sostituzione di un Commissario non pregiudica le operazioni di gara
La sostituzione di un commissario in corso di gara non viola il principio della immodificabilità della Commissione di gara chiamata ad effettuare le valutazioni tecniche: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. II, nella sent. 5 ottobre 2020, n. 1154.
Secondo i giudici, detta sostituzione deve considerarsi fisiologica la sostituzione di un commissario di gara che per motivi personali si dimette dall’incarico, con un altro commissario, senza che ciò influisca sulla validità delle operazioni fino a quel momento compiute dalla commissione, operazioni che si intendono anche tacitamente ratificate.
Ricordiamo che, in argomento, già in precedenza il Consiglio di Stato (sez. III, sent. n. 1169/2013) ha avuto modo di affermare che “i membri delle commissioni di gara […] possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa”, configurandosi la sostituzione come “un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni”.