Il rapporto di certificazione rappresentato dalla documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile verificata e certificata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata, è soggetto all’imposta di bollo: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 461 del 9 ottobre 2020.
Ed infatti, con riferimento all’imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. n. 642 del 1972, l’art. 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al medesimo decreto, stabilisce che sono soggetti all’imposta in argomento, in caso d’uso, i “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”.
Tale disposizione, con formulazione generica, individua una serie di documenti che si caratterizzano per la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da “professionisti in genere“, vale a dire da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di tanto elevate quanto specifiche conoscenze tecniche: trattasi, in definitiva, di norma che, proprio in virtù della sua ampia formulazione, ben può ricomprendere l’ipotesi del rapporto di certificazione asseverata rilasciato da un revisore legale.