L’estratto di ruolo è sufficiente a garantire la pretesa di accesso del contribuente
Il ruolo nominativo non è un documento a sé stante, ma un semplice flusso di dati, assimilabile ad un archivio, dal quale si estraggono di volta in volta le posizioni dei singoli contribuenti: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 1° ottobre 2020, n. 5752.
Conseguentemente, il diritto di accesso ai dati della relativa pretesa tributaria è soddisfatto per intero con l’accesso all’estratto di ruolo relativo all’interessato, ossia alla parte che contiene i dati relativi al singolo contribuente, rimanendo oscurati quelli relativi invece ad altri soggetti, diversi da colui il quale ne chiede l’esibizione a tutela della propria posizione personale.
In conclusione, secondo i giudici, è inammissibile un ricorso contro il mancato rilascio della copia del ruolo, in quanto volto ad accedere ad un documento che in realtà non esiste, essendo sufficiente l’accesso all’estratto.